Interventi regionali nel settore della
emigrazione.
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1991, n. 31.
Art. 2
Destinatari degli interventi.
1. Agli effetti della presente legge sono considerati
emigrati:
a) i cittadini di origine laziale, per nascita
residenza, che si trovino stabilmente all'estero per motivi di lavoro;
b) i cittadini che, rientrati definitivamente in Italia da non più
di tre anni, dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero,
per motivi di lavoro, non inferiore a due anni, abbiano fissato
la propria residenza in un comune del Lazio.
2. Sono altresì considerati emigrati i figli
ed il coniuge anche se superstite, nonché, se cittadini italiani,
i parenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma entro il secondo grado, se in linea retta, entro il primo
grado, se collaterali.
3. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle
autorità consolari o da documentazione equipollente di autorità
dello Stato straniero oppure di organismi od enti previdenziali
stranieri o italiani.
Comma così sostituito dall'art. 61, L.R. 22 maggio 1997,
n. 11.
Art. 3
Interventi regionali.
1. La Regione favorisce la fruizione da parte dei
lavoratori emigrati o rimpatriati dei diritti e dei benefici spettanti
alla generalità dei cittadini residenti nel Lazio.
2. A tal fine:
a) attua interventi organici e coordinati con i
programmi nazionali o comunitari nelle materie di propria competenza,
volti ad assicurare la soluzione di problemi attinenti al fenomeno
migratorio;
b) assume e promuove iniziative a carattere sociale e culturale
aventi lo scopo di assicurare la conservazione e lo sviluppo dell'identità
della cultura di origine e la continuità dei rapporti con
le comunità laziali all'estero.
3. Gli interventi a carattere socio - assistenziali
a favore degli emigrati rimpatriati sono realizzati di norma avvalendosi
degli enti locali, singoli o associati.
4. Gli interventi che comportano svolgimento di attività
all'estero da parte della Regione, se rivestono carattere, promozionale,
saranno realizzati, previa intesa con il Governo, nello spirito
di coordinamento di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 4
Programma triennale e piano di riparto annuale degli interventi.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui
al precedente articolo 3, la Giunta regionale, sentita la consulta
regionale per l'emigrazione di cui al successivo articolo 12, predispone
il programma triennale di massima degli interventi, redatto in armonia
con il programma regionale di sviluppo e con il piano finanziario
pluriennale e predispone altresì - sentita la Consulta -
il piano annuale di riparto degli stanziamenti di bilancio per gli
interventi da realizzare che può essere articolato nei singoli
settori di intervento medianti progetti specifici.
Articolo così sostituito dall'art. 61, L.R. 22 maggio 1997,
n. 11.
Art. 5
Indirizzo dell'intervento regionale.
1. Gli interventi regionali in favore degli emigrati,
dei rimpatriati e dei loro familiari sono finalizzati a:
a) favorire la formazione e la riqualificazione
professionale dei lavoratori rimpatriati e delle loro famiglie,
agevolando la frequenza ad appositi corsi ovvero mediante iniziative
formative specifiche;
b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando
l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio
nel territorio regionale mediante la concessione di contributi sugli
interessi per mutui a tal fine contratti con priorità per
le iniziative cooperative, ovvero favorendo l'assegnazione di alloggi
di tipo economico e popolare e di aree edificabili;
c) favorire, anche mediante la concessione di contributi per il
pagamento di interessi sui mutui, ovvero di contributi una tantum,
il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nelle attività
produttive nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico
e peschereccio, con particolare riferimento alle zone dell'esodo
e con priorità per iniziative cooperative;
d) favorire l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento
scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari
mediante la concessione di assegni di studio e l'agevolazione per
la fruizione dei benefici in materia di diritto allo studio, anche
attraverso convenzionamento con gli organismi scolastici e con gli
istituti di diritto allo studio universitario (I.DI.S.U.);
e) favorire, per i lavoratori rimpatriati, il raggiungimento dei
requisiti minimi contributivi ai fini del pensionamento dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), contribuendo al riscatto
dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con
l'Italia;
f) mantenere e rinsaldare il legame degli emigrati con la propria
terra e il rapporto con la loro cultura di origine, attraverso iniziative
e manifestazioni di carattere culturale e sociale all'estero, nonché
organizzando nel territorio della Regione avvalendosi degli enti
locali, soggiorni per emigrati anziani e vacanze culturali di studio,
per i giovani figli di emigrati e promuovendo iniziative di turismo
sociale e di interscambio culturale;
g) curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale audiovisivo
fra gli emigrati fornendo tempestivamente anche informazioni sulla
situazione occupazionale e sulle modalità per accedere ai
benefici disposti da leggi regionali;
h) effettuare, direttamente o mediante convenzione con istituti
e centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi
relativi al fenomeno migratorio, finalizzati alla programmazione
degli interventi regionali;
i) favorire, in modo organico e coordinato, le iniziative e le attività
delle associazioni degli emigrati;
l) agevolare la prima sistemazione degli emigrati rientrati, anche
concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie
sostenute per sé e per i propri familiari;
m) contribuire alle spese per il trasporto nel Lazio degli emigrati
e dei loro familiari deceduti all'estero;
n) favorire, di intesa con gli enti locali territoriali, l'inserimento
degli emigrati rientrati nella comunità regionale attraverso
l'istituzione di servizi sociali di accoglimento e di prima assistenza,
promuovendo la definitiva soluzione del problema alloggiativo, garantendo
il diritto all'assistenza sanitaria;
o) favorire l'informazione dei corregionali emigrati sulle attività
della Regione e sullo sviluppo sociale culturale e produttivo del
Lazio a mezzo stampa e comunicazioni radio televisive;
p) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento
dei problemi dei lavoratori emigrati.
2. La gestione degli interventi di cui alla lettera
a) potrà essere affidata oltre che agli enti che istituzionalmente
effettuano corsi di formazione professionale, anche alle associazioni
operanti nella Regione a favore degli emigrati purché non
perseguano fini di lucro, dispongano di idonee strutture e siano
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della presente
legge.
3. Per gli interventi di cui alle lettere b) ed e) costituisce titolo
di preferenza la documentazione attestante lo stato di bisogno o
le disagiate condizioni economiche del richiedente.
4. Gli interventi di cui al presente articolo debbono essere attuati
in conformità alle procedure previste per ottenere il supporto
degli organi comunitari.
Art. 6
Assegnazioni di aree edificabili.
1. I comuni, nell'assegnazione delle aree destinate
ai piani per l'edilizia economica e popolare ed ai piani per insediamenti
produttivi, sono tenuti a riservare, a favore degli emigrati rimpatriati
associati in cooperativa, una quota fino al 10 per cento dei relativi
piani ed a prevedere agevolazioni nei criteri di assegnazione che
tengano conto delle loro particolari condizioni.
2. L'aliquota, o la parte di essa, riservata agli emigrati e non
utilizzata entro i termini previsti dalle norme vigenti in materia,
viene assegnata in base ai criteri generali.
Art. 7
Inserimento scolastico.
1. Al fine di agevolare l'inserimento nell'ordinamento
scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati rimpatriati,
in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con enti, istituti
ed organizzazioni che operano nel settore scolastico ed in quello
dell'emigrazione la Regione organizza:
a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento
e doposcuola;
b) incontri, convegni, seminari, per gli operatori della scuola
impegnati nell'attività di cui alla precedente lettera a).
2. La Regione può concedere, inoltre, con
modalità da fissarsi con il piano di riparto di cui al precedente
articolo 4, assegni di studio a favore di figli ed orfani degli
emigrati in particolare per assicurare la frequenza della scuola
dell'obbligo.
Art. 8
Iniziative all'estero.
1. La Regione, d'intesa con il Governo, e nel rispetto
delle disposizioni statali di indirizzo e coordinamento, svolge,
all'estero, iniziative in favore degli emigrati laziali ivi residenti,
per la diffusione del proprio patrimonio culturale, artistico e
produttivo, nonché iniziative che si prefiggono scopi di
studio, di formazione e di rafforzamento dell'identità della
cultura di origine.
2. Tali iniziative potranno essere assunte anche in concorso con
altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche, istituti italiani
di cultura e altri organismi culturali e associativi operanti nel
campo dell'emigrazione. La consulta regionale dell'emigrazione di
cui al successivo articolo 12, è tenuta aggiornata e partecipe
delle attività promozionali che la Regione organizza all'estero
ed in altre regioni e di ogni altra iniziativa che coinvolge in
manifestazioni le collettività di emigrati.
Art. 9
Interventi socio-assistenziali.
1. Ai sensi degli articoli 25 e 45 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli interventi
socio - assistenziali e le attività destinate direttamente
a favorire la frequenza delle scuole dell'obbligo ed il perseguimento
degli studi dei lavoratori emigrati rimpatriati e dei loro familiari,
sono di competenza dei comuni singoli ed associati, che li promuovono
nell'ambito del piano di riparto di cui al precedente articolo 4.
2. Le amministrazioni beneficiarie del contributo inviano all'assessorato
regionale problemi del lavoro, ufficio emigrazione, il rendiconto
analitico degli interventi effettuati, nonché situazioni
semestrali contabili della spesa, che dovranno pervenire entro il
31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun anno.
3. L'assessorato regionale di cui al precedente secondo comma terrà
conto di eventuali economie nella formulazione dei successivi piani
di riparto annuale
Art. 10
Soggiorni, scambi.
1. La Regione, tramite le amministrazioni comunali,
utilizzando anche eventuali contributi del fondo sociale europeo,
cura l'avvio e la permanenza in soggiorni nella regione dei figli
dei lavoratori emigrati in possesso dei requisiti di cui al precedente
articolo 2.
2. Tali iniziative possono essere estese agli anziani ed ai lavoratori
emigrati e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza
straniera.
3. Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle
comunità ospitanti, la Regione può assumere favorire
iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.
Art. 11
Associazioni, enti, istituzioni.
1. La Regione riconosce e sostiene l'associazione
tra gli emigrati come mezzo di partecipazione alla politica regionale
e come momento di aggregazione delle comunità dei laziali
all'estero, al fine di una organica e coordinata attività
a favore delle stesse. Presso l'assessorato regionale problemi del
lavoro, ufficio emigrazione, è istituito l'«Albo delle
associazioni, degli enti e delle istituzioni che operano per gli
emigrati».
In tale albo sono iscritti, su conforme parere del comitato esecutivo
della consulta regionale dell'emigrazione, di cui al successivo
articolo 16, le associazioni, gli enti e le istituzioni che, senza
fine di lucro, operano con carattere di continuità da almeno
tre anni a favore degli emigrati della Regione e delle loro famiglie.
3. Per ottenere l'iscrizione le associazioni, gli enti e le istituzioni
di cui al precedente comma debbono avanzare domanda corredata da:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello
statuto;
b) documentazione da cui risulti che le proprie strutture organizzative
sono idonee ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei
confronti degli emigrati. In particolare dovranno essere indicate
le sedi e la struttura;
c) relazione documentata sull'attività svolta per gli emigrati
della Regione, risalente almeno al triennio precedente la domanda.
4. Alle associazioni, agli enti, alle istituzioni
iscritte nell'albo di cui al precedente primo comma, la Regione
può concedere, sentito il comitato esecutivo della consulta,
contributi per iniziative inerenti alla vita sociale e culturale
degli emigrati nel rispetto del vigente ordinamento statale, sulla
base di articolate e documentate proposte presentate entro il 31
gennaio di ciascun anno, con priorità per le associazioni
e i «club» aggregati in organismi unitari sotto forma
di federazioni o confederazioni.
5. I soggetti destinatari dei benefici devono periodicamente informare
la Regione sullo stato di attuazione dell'iniziativa o dell'intervento
e inviare una relazione finale a corredo del rendiconto della spesa
munito di idonei documenti giustificativi.
6. Le associazioni a carattere nazionale operanti nel settore dell'emigrazione,
aventi una sede nella Regione, individuate con apposita deliberazione
della Giunta regionale, sono iscritte di diritto insieme alla associazione
dei laziali nel mondo, all'albo regionale e fruiscono anche di un
contributo annuale che la Regione eroga, sentito il comitato esecutivo
della consulta, secondo i criteri e nella misura stabilita in sede
di adozione del programma triennale di cui al precedente articolo
4. Al fine della liquidazione del contributo di cui al precedente
quinto comma la Regione richiede idonea documentazione comprovante
l'attività svolta dall'associazione interessata nell'anno
precedente in favore degli emigrati laziali.
7. L'amministrazione regionale può effettuare periodici accertamenti
sull'impiego delle somme comunque erogate.
Art. 12
Consulta regionale per l'emigrazione.
1. Per l'attuazione delle finalità di cui
alla presente legge la Regione si avvale, come organo di consulenza,
della consulta regionale per l'emigrazione con sede presso l'assessorato
problemi del lavoro, ufficio emigrazione.
Art. 13
Composizione della consulta regionale dell'emigrazione.
1. La consulta regionale dell'emigrazione è
composta:
a) dall'assessore regionale preposto all'emigrazione
che la presiede;
b) da otto rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale;
c) da quindici emigrati residenti da almeno cinque anni all'estero,
designati dalle associazioni dell'emigrazione, in possesso dei requisiti
indicati al precedente articolo 11, tenendo conto della consistenza
delle collettività emigrate nei singoli paesi europei ed
extraeuropei;
d) da nove rappresentanti designati dalle associazioni, di cui al
quinto comma del precedente articolo 11 iscritti di diritto all'albo
regionale previsto dallo stesso articolo;
e) da quattro rappresentanti dei patronati a carattere nazionale,
aventi una sede nella regione ed operanti nei paesi stranieri, che
si occupino della assistenza degli emigrati, designati dai rispettivi
organi regionali;
f) da cinque rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni
degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori
diretti e della cooperazione;
g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai relativi
organi regionali;
h) da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale,
designato dal rispettivo consiglio provinciale;
i) da otto rappresentanti delle amministrazioni comunali del Lazio,
due per ciascuna delle tre provincie di Roma, Frosinone e Latina
ed uno per ciascuno delle provincia di Rieti e Viterbo, designati
dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);
l) da un rappresentante dell'Unione nazionale comunità enti
montani (U.N.C.E.M.) designato dall'unione regionale;
m) da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione, designato dal dirigente dello stesso;
n) da un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio,
industria, artigianato, agricoltura, designato dalla stessa;
o) da un rappresentante della direzione generale dell'emigrazione
ed affari sociali del Ministero degli Affari Esteri, designato dallo
stesso;
p) da un rappresentante dei provveditorati agli studi del Lazio,
designato dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Il presidente della consulta può, ogni
qualvolta sia ritenuto utile far intervenire alle sedute, senza
diritto di voto, uno o più esperti nei problemi del settore
preventivamente designati all'atto della costituzione della consulta,
funzionari regionali, rappresentanti di amministrazioni e di enti
interessati.
Art. 14
Costituzione e funzionamento.
1. La consulta regionale dell'emigrazione è
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio
di ogni legislatura entro centottanta giorni dall'insediamento della
Giunta regionale, e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio
regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto,
alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della consulta.
3. Le designazioni e le nomine dovranno essere effettuate entro
trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la consulta
sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre
che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e
fatte comunque salve le successive integrazioni.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'ufficio
per i problemi dell'emigrazione, nominato dall'assessore regionale
preposto.
5. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento la consulta elegge,
tra i componenti rappresentanti della Regione, il Vice presidente,
con funzioni vicarie ed elabora il regolamento per il suo funzionamento
e per quello del comitato di cui al successivo articolo 16, da sottoporre
all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare permanente.
6. Per la copertura degli oneri di funzionamento della consulta
e del comitato si provvede annualmente all'assegnazione dei fondi
necessari in sede di piano annuale di riparto della spesa, di cui
al precedente articolo 4.
7. Ai componenti la consulta spettano i compensi previsti dalla
legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni
nonché, qualora dovuto, il trattamento economico di missione
previsto per i dipendenti regionali della seconda qualifica dirigenziale.
Art. 15
Compiti della consulta.
1. La consulta regionale dell'emigrazione ha i
seguenti compiti:
a) studia il fenomeno dell'emigrazione nelle cause
e negli effetti che esso determina nell'economia, nella vita sociale
della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati
all'estero e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti
con il Ministero degli affari esteri e con gli altri ministeri interessati,
per quanto attiene alle attività di rispettiva competenza,
nonché con gli uffici, enti ed organizzazioni del settore;
b) propone iniziative per la diffusione, a mezzo stampa e con ogni
altro mezzo ritenuto utile, diretto ai corregionali emigrati all'estero,
di notizie sui vari problemi ed aspetti della vita regionale, sull'attività
della Regione, sulla legislazione regionale ed in particolare sulle
possibilità di occupazione, al fine anche di favorire un
afflusso programmato di professionalità non reperibile sul
territorio regionale, in collegamento con l'osservatorio regionale
del mercato del lavoro, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985,
n. 46;
c) esprime pareri su proposte di leggi regionali che dispongono
anche incidentalmente, in materia di emigrazione e, se richiesta,
sugli strumenti della programmazione regionale e sul bilancio di
previsione della Regione;
d) formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva
del superamento degli squilibri della Regione, della cessazione
del fenomeno e del rientro degli emigrati;
e) formula proposte in ordine ad iniziative promozionali all'estero
nella materia di competenza della Regione;
f) esprime parere motivato sui programmi di intervento e sulla ripartizione
annuale della spesa di cui al precedente articolo 4, nonché
sui relativi criteri di applicazione;
g) provvede alla redazione e pubblicazione di un notiziario di informazione
destinato agli emigrati all'estero ed a fornire direttamente notizie
che interessino il mondo dell'emigrazione.
Art. 16
Comitato esecutivo della consulta.
1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento
la consulta regionale dell'emigrazione elegge nel suo seno un comitato
esecutivo.
2. Il comitato è composto dal presidente della consulta,
che lo presiede, dal vice presidente e da 13 membri, dei quali almeno
uno scelto tra i membri della consulta residenti all'estero.
3. La durata in carica del comitato coincide con quello della consulta.
4. Il comitato assolve le funzioni ed i compiti ad esso assegnati
dalla consulta con il regolamento di cui al precedente articolo
14.
Art. 17
Finanziamenti.
1. Alle spese per l'attuazione per quanto disposto
dalla presente legge si fa fronte con:
a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato
di previsione della spesa del bilancio della Regione;
b) le entrate patrimoniali, contributi, lasciti, o donazioni di
enti pubblici e privati, di persone singole od associate con finalizzazione
degli interventi di cui alla presente legge;
c) gli eventuali contributi statali, comunitari o internazionali.
2. Per le entrate di cui ai punti b) e c) saranno
istituiti i relativi capitoli nel momento in cui le entrate medesime
si verificheranno, secondo le modalità previste dalla legge
regionale 15 aprile 1977, n. 15.
3. L'amministrazione regionale può effettuare periodici accertamenti
sull'impiego delle somme comunque erogate a norma della presente
legge anche avvalendosi degli organi della consulta.
Art. 18
Norma finanziaria.
1. Alla copertura finanziaria della presente legge
per l'esercizio finanziario 1991 si fa fronte con le disponibilità
residue del capitolo n. 07751 denominato «Contributi a favore
dei lavoratori emigrati e immigrati e delle loro famiglie»
(Legge regionale 24 novembre 1986, n. 48.)
2. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente della Giunta regionale si provvederà alla
ricognizione delle suddette disponibilità ed al loro trasferimento
nella misura rispettivamente del 20 per cento, 5 per cento e 75
per cento ai capitoli n. 07760 denominato: «Contributi agli
enti locali per gli interventi socio - assistenziali nel settore
dell'emigrazione», n. 07761 denominato: «Contributi
alle associazioni, enti od istituzioni operanti nel settore dell'emigrazione»
e n. 07762 denominato: «Interventi diretti della Regione nel
settore dell'emigrazione che vengono istituiti nel bilancio di previsione
della Regione per l'esercizio finanziario 1991».
3. Il capitolo 07751 denominato: «Contributo a favore dei
lavoratori emigrati e immigrati e delle loro famiglie (legge regionale
24 novembre 1986, 48)» viene conservato nel bilancio regionale
per la sola gestione degli impegni assunti sulla copertura 1991
fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché
per la gestione dei residui passivi afferenti impegni assunti nei
precedenti esercizi ai sensi delle normative allora vigenti.
Art. 19
Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione il piano triennale
ed il piano di riparto dovranno essere predisposti entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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