|
Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo,
per la collaborazione
e la solidarietà internazionale.(1)
SOMMARIO
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità ed obiettivi)
Art. 2 (Ambiti e modalità di intervento)
Capo II INIZIATIVE DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Art. 3 (Iniziative culturali e di informazione)
Art. 4 (Iniziative nel campo della ricerca)
Art. 5 (Iniziative nel settore dell'educazione e della formazione)
Art. 6 (Progetti di cooperazione decentrata)
Art. 7 (Iniziative di emergenza e solidarietà internazionale)
Art. 8 (Iniziative di reinserimento degli immigrati)
Art. 9 (Iniziative di internazionalizzazione della piccola e media
impresa)
Art. 10 (Rapporti con lo Stato e l'Unione europea)
Art. 11 (Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e
delle attività internazionali)
Capo III PROGRAMMAZIONE DEGLI
INTERVENTI
Art. 12 (Programmazione triennale)
Art. 13 (Piani annuali)
Art. 14 (Interventi urgenti di solidarietà internazionale)
Art. 15 (Albo dei soggetti abilitati alla cooperazione internazionale)
Capo IV ORGANIZZAZIONE
Art. 16 (Attuazione degli interventi)
Art. 17 (Comitato tecnico-scientifico)
Art. 18 (Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo)
Capo V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 (Norma transitoria)
Art. 20 (Abrogazioni)
Art. 21 (Norma finanziaria)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità ed obiettivi)
1. La Regione, in coerenza con i principi costituzionali e le dichiarazioni
internazionali dei diritti umani, riconosce nella cooperazione internazionale
e nella solidarietà tra i popoli, unitamente alla promozione
della cultura della pace, dei diritti umani e delle libertà,
gli strumenti essenziali per far crescere e sviluppare rapporti
di pace, equità e giustizia fra i popoli, per una piena realizzazione
dei diritti fondamentali ed inviolabili dell'uomo.
2. La presente legge intende, in particolare:
a) salvaguardare la vita umana, riconoscendo la
pace come diritto fondamentale dei popoli, in virtù del quale
ogni persona e tutti i popoli sono legittimati a partecipare, a
contribuire ed a beneficiare dello sviluppo economico, sociale e
politico;
b) promuovere la crescita sociale, politica e culturale
delle popolazioni, salvaguardando le caratteristiche endogene dei
processi di sviluppo;
c) promuovere la crescita ed il rafforzamento delle
esperienze democratiche, con adeguate garanzie per le minoranze
etniche, linguistiche e religiose;
d) promuovere e diffondere i diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza, nonché tutelare gli anziani, le persone
disabili e le donne;
e) assicurare condizioni di pari opportunità
fra uomo e donna, valorizzando la promozione della donna, la rimozione
di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale,
economica e politica;
f) valorizzare le risorse umane ed il patrimonio
ambientale, realizzando processi di sviluppo umano sostenibile;
g) promuovere lo sviluppo del commercio equo e
solidale;
h) promuovere la conoscenza delle culture dei popoli
attraverso le espressioni artistiche e gli scambi culturali;
i) promuovere l'alfabetizzazione, l'educazione
di base e la formazione professionale;
l) soddisfare i bisogni primari delle popolazioni colpite da calamità.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2,
la Regione assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti
locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di
volontariato, organismi di cooperazione internazionale, Organizzazioni
Non Governative (ONG) presenti nella regione, con le modalità
indicate nella presente legge, privilegiando la concertazione per
partecipare alle attività che il territorio esprime nei confronti
della solidarietà.
4. L'attività della Regione è svolta nel rispetto
delle leggi statali, delle direttive e dei regolamenti comunitari,
delle convenzioni internazionali promosse da organismi cui partecipa
l'Italia, concernenti le finalità di cui al comma 2.
5. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e non
governativa; favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione
dell'Unione europea, favorisce lo scambio delle informazioni, il
coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi.
Art. 2
(Ambiti e modalità di intervento)
1. La Regione, favorendo l'aggregazione di risorse umane e finanziarie,
promuove, sostiene, concerta e coordina le iniziative proprie o
svolte da enti locali, istituzioni culturali, associazioni, organismi
di cooperazione internazionale, privilegiando le realtà operanti
sul territorio regionale per favorire la maggiore partecipazione
della comunità regionale in un contesto di cosviluppo con
le comunità locali dei paesi partner nelle attività
di cooperazione e di solidarietà internazionale.
2. L'attività della Regione mira in modo
particolare a sviluppare tale rapporto tra comunità locali,
attraverso le modalità della cooperazione decentrata, ivi
comprese quelle adottate dall'Unione europea.
3. Per il raggiungimento delle finalità
di cui all'articolo 1, la Regione interviene realizzando iniziative:
a) di solidarietà internazionale;
b) di cooperazione decentrata con i Paesi in Via
di Sviluppo (PVS) e i Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale (PECO);
c) di emergenza e di soccorso a favore di popolazioni
colpite da calamità eccezionali o conflitti armati, nonché
per ristabilire dignitose condizioni di vita;
d) di educazione e di sensibilizzazione della comunità
regionale;
e) di formazione del personale della Regione, degli
enti locali e del volontariato sui temi della cooperazione internazionale;
f) di formazione delle risorse umane dei PVS e
di quelli dei Paesi con Economia in via di Transizione (PET);
g) culturali, di ricerca e di informazione.
Capo II
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Art. 3
(Iniziative culturali e di informazione)
1. La Regione promuove e sostiene:
a) la realizzazione di convegni e seminari di studio
sui temi della pace, della promozione dei diritti umani e dello
sviluppo umano sostenibile;
b) l'informazione sulle attività dei soggetti
impegnati in sede regionale in progetti di cooperazione decentrata;
c) l'informazione sulle iniziative promosse dall'Unione
europea, dalle agenzie delle Nazioni unite e da altre istituzioni
sovranazionali, relativamente alla materia di cui alla presente
legge;
d) la realizzazione di iniziative culturali sui temi indicati specificamente
nel documento programmatico di cui all'articolo 12;
e) l'organizzazione di una conferenza triennale
sulla cooperazione allo sviluppo e sulla solidarietà internazionale.
Art. 4
(Iniziative nel campo della ricerca)
1. La Regione promuove ricerche, studi e pubblicazioni sui temi:
a) della pace e dei diritti fondamentali degli
uomini e dei popoli;
b) della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà
internazionale;
c) dell'interrelazione tra l'organizzazione economico-produttiva,
la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, nel quadro della
cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.
2. La Giunta regionale può stipulare apposite
convenzioni con istituti di ricerca e con università della
regione, operanti nei settori della ricerca e della formazione sui
diritti umani, sulla cooperazione decentrata e sullo sviluppo umano
sostenibile.
3. La Regione promuove e sostiene la diffusione dei risultati delle
ricerche nelle scuole di ogni ordine grado, avvalendosi dei materiali
didattici predisposti per lo scopo.
4. La Regione assegna ogni anno borse di studio di durata annuale
a neo-laureati che partecipano in loco ad iniziative di cooperazione
internazionale svolte dalla Regione da enti ed associazioni con
sede nella regione.
5. La Giunta regionale, previa deliberazione, può organizzare
annualmente, una manifestazione nella quale premiare personalità
nazionali o internazionali che si siano particolarmente distinte
nell'anno nei temi della pace, della libertà, dei diritti
umani e della solidarietà tra i popoli.
6. La Regione può favorire ed avvalersi di giovani neolaureati
o diplomati che desiderino svolgere un periodo di servizio civile,
partecipando ad iniziative di cooperazione internazionale, con le
modalità previste dalle vigenti norme nazionali.
Art. 5
(Iniziative nel settore dell'educazione e della formazione)
1. La Regione, nell'ambito delle finalità della presente
legge, promuove e sostiene manifestazioni finalizzate a sensibilizzare
la comunità regionale, ed in particolare il mondo giovanile,
ai temi della pace e dei diritti umani.
2. In ordine alle attività di cui al comma 1 possono essere
previsti scambi culturali giovanili e soggiorni residenziali, anche
di persone disabili.
3. La Regione, nel rispetto delle competenze statali stabilite dalla
legislazione vigente, favorisce, promuove e sostiene:
a) attività di formazione professionale
di cittadini immigrati dai PVS e dai PECO, onde favorirne il reinserimento
nei loro Paesi di origine;
b) iniziative formative, indirizzate agli insegnanti,
finalizzate alla conoscenza della realtà dei PVS e dei PECO
ed al dialogo interculturale;
c) l'organizzazione di corsi di formazione:
1) per formatori delle associazioni che perseguano
finalità conformi a quelle di cui alla presente legge;
2) per i cittadini dell'Unione europea, residenti
nel territorio regionale, disponibili ad operare come volontari
nei Paesi destinatari degli interventi;
3) per funzionari delle amministrazioni locali
della regione;
4) sia in Italia che nei Paesi destinatari, finalizzati
alla formazione delle risorse umane locali, richiesti direttamente
dai Paesi beneficiari, secondo le modalità e procedure previste
dalle vigenti leggi nazionali.
Art. 6
(Progetti di cooperazione decentrata)
1. I progetti di cooperazione decentrata, oltre a riferirsi ai principi
inseriti nel regolamento comunitario e nei programmi di sviluppo
umano dell'UNDP, si ispirano ai principi di collegamento di comunità
locali organizzate dei PVS o in transizione e quelli dei Paesi industrializzati,
con lo scopo di promuovere lo sviluppo locale integrato attraverso
programmi multisettoriali e l'attuazione dei principi e dei metodi
della carta di Copenaghen, coinvolgendo anche la comunità
di emigrati della regione presenti nel Paese.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione interviene
al fine di:
a) favorire il radicamento di processi di sviluppo umano nei Paesi
internazionalmente riconosciuti ad economia debole;
b) promuovere la concertazione e la collaborazione
dei soggetti di cui al comma 3;
c) realizzare direttamente o sostenere anche tramite supporti tecnici,
organizzativi e finanziari, iniziative e progetti di cooperazione
decentrata, finalizzati allo sviluppo umano sostenibile, che si
prefiggono obiettivi strutturali distinti dall'aiuto di emergenza.
3. Gli attori della cooperazione internazionale possono essere:
gli enti locali, gli enti e le istituzioni pubbliche e private,
le ONG, i consorzi, le associazioni di ONG e di volontariato e gli
Organismi Non Lucrativi di Utilità Sociale (ONLUS), le associazioni
di volontariato, le istituzioni scolastiche, universitarie e culturali,
le rappresentanze sindacali, quelle imprenditoriali e delle piccole
e medie imprese, le associazioni di immigrati e le forze economiche
e sociali presenti nel territorio regionale.
4. I Paesi destinatari degli interventi di cooperazione decentrata
sono indicati nel piano annuale degli interventi previsti, in armonia
con le indicazioni del Governo.
5. La Regione promuove il coordinamento degli interventi
degli enti locali in materia di cooperazione decentrata, favorendo
in particolare l'attivazione di momenti di concertazione tra enti
e soggetti diversi, che possono collaborare proficuamente in azioni
comuni.
6. Il piano annuale di cui all'articolo 13 definisce
le modalità, le forme, i tempi e gli strumenti della concertazione.
La concertazione può interessare tutte le fasi di elaborazione,
monitoraggio e valutazione dei progetti predisposti dagli enti locali,
anche in forme associative, al fine di mantenere un collegamento
programmatico ed operativo tra i soggetti autori della cooperazione
decentrata.
Art. 7
(Iniziative di emergenza e solidarietà internazionale)
1. La Regione nei casi di eventi eccezionali causati da conflitti
armati o calamità naturali che colpiscono Paesi europei ed
extraeuropei, promuove e sostiene iniziative finalizzate ad alleviare
la sofferenza delle popolazioni colpite da tali avversità,
nonché per ristabilire dignitose condizioni di vita.
2. L'intervento regionale di cui al comma 1 consiste ne:
a) la fornitura di materiali di prima necessità,
di attrezzature, di alimenti e di generi di conforto, anche tramite
associazioni idonee allo scopo;
b) l'assistenza sanitaria ed ospedaliera alle persone
che a causa degli eventi di cui al comma 1 sono ospitate nella regione
e l'accoglienza di eventuali accompagnatori, purché regolarmente
autorizzati al soggiorno sul territorio nazionale;
c) la collaborazione tecnica, anche inviando in
missione personale regionale;
d) la raccolta e diffusione di informazioni sulle
azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali,
nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste
e le iniziative dell'amministrazione statale, degli organismi internazionali
e delle altre regioni;
e) il sostegno alle iniziative degli organismi internazionali delle
Nazioni unite e dell'Unione europea;
f) il sostegno a progetti predisposti da enti, associazioni e comitati
locali, che operano per le finalità di cui al comma 1;
g) l'assistenza igienico-sanitaria ed alimentare,
in modo particolare per l'infanzia, per le donne, per i disabili
e per gli anziani;
h) la raccolta di fondi, con la promozione di pubbliche
sottoscrizioni di danaro da far affluire su apposito capitolo di
bilancio.
Art. 8
(Iniziative di reinserimento degli immigrati)
1. La Regione, per favorire il reinserimento degli immigrati, nonché
dei rifugiati e dei profughi, nei loro Paesi di origine, promuove
e sostiene progetti di formazione ed iniziative di cooperazione
internazionale nelle comunità dei Paesi, da cui essi provengono.
2. La Regione favorisce lo sviluppo dell'artigianato e della piccola
e media impresa nelle aree territoriali da cui è più
consistente il flusso di emigrazione al fine di ottenere una riduzione
del numero di immigrati.
3. La Regione può inviare nei territori maggiormente interessati
da fenomeni emigratori propri esperti al fine di concertare con
le autorità locali una pianificazione territoriale ed economica
dello sviluppo con organismi internazionali ed agenzie delle Nazioni
unite.
Art. 9
(Iniziative di internazionalizzazione della piccola e media impresa)
1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed il sistema d'impresa
dei PVS e dei PECO individuati nell'ambito della programmazione
triennale di cui all'articolo 12, la Regione in accordo con le autorità
locali favorisce e promuove la conoscenza reciproca della piccola
e media impresa regionale e la realtà economica di tali Paesi
al fine di individuare opportunità congiunte per iniziative
imprenditoriali, investimenti, scambi commerciali, attività
produttive in loco.
2. La Regione, in particolare, anche avvalendosi dell'ufficio di
Bruxelles, attiva tutte quelle procedure idonee ad ottenere i finanziamenti
dell'Unione europea per la creazione di società miste sia
nei PVS che nei PECO ed in Italia, utilizzando i finanziamenti nazionali
e comunitari sia per i capitali di rischio che per la costituzione
di società miste.
3. Per favorire inoltre la partecipazione delle imprese della regione
alle gare internazionali, comunitarie, la Regione organizza un sistema
informativo, avvalendosi dell'unità territoriale "Lazio"
dello schema di cooperazione tecnica, economica e scientifica est-ovest
nord-sud.
Art. 10
(Rapporti con lo Stato e l'Unione europea)
1. La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai
rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione internazionale
ed in conformità agli indirizzi del Ministero degli affari
esteri e della politica estera nazionale, può proporre alle
competenti istituzioni dell'Unione europea e dello Stato italiano
iniziative di solidarietà e programmi di cooperazione che
intende realizzare avvalendosi dell'apporto degli enti locali e
degli altri soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, richiedendone
anche il finanziamento o il cofinanziamento.
2. La Regione può inoltre collaborare alla realizzazione
di iniziative affidate dal Ministero degli affari esteri ad agenzie
delle Nazioni unite e ad organismi internazionali.
3. La Regione favorisce altresì iniziative di informazione
e di consulenza a favore di attività imprenditoriali, in
particolare della piccola e media impresa regionale, su tutte le
iniziative dello Stato e dell'Unione europea, finalizzate allo sviluppo
economico, sociale e culturale dei Paesi destinatari degli interventi
di cooperazione.
Art. 11
(Sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività
internazionali)
1. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico
al sistema di programmazione, nonché di coordinare e diffondere
le informazioni attinenti alla presente legge tra tutti i soggetti
interessati, realizza un sistema informativo in ordine alla cooperazione
allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono
soggetti regionali e ONG che operano su progetti promossi dalla
Regione e le realtà locali in cui si realizzino iniziative
promosse dalla Regione.
2. Tale sistema informativo è interconnesso con i sistemi
informativi pubblici e privati, nazionali ed internazionali che
operano nel settore della solidarietà e della cooperazione
internazionale.
3. Le modalità di organizzazione e gestione
del sistema informativo sono coerenti con quanto previsto nella
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
4. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta al Consiglio
di cui all'articolo 13, comma 5, è dato atto dello stato
di attuazione del sistema informativo.
Capo III
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 12
(Programmazione triennale)
1. La Giunta regionale, per l'attuazione delle iniziative di cooperazione
internazionale previste al capo II entro il 30 giugno di ogni anno
predispone uno schema di deliberazione concernente gli obiettivi
programmatici nella materia di cui alla presente legge per il successivo
triennio. Il documento è trasmesso al Consiglio regionale
per l'approvazione.
2. La programmazione triennale indica:
a) gli obiettivi generali e le priorità
di intervento da perseguire nell'arco del triennio;
b) il ruolo che deve svolgere la Regione;
c) i criteri di selezione delle iniziative di promozione
dei diritti umani, di cooperazione decentrata e di scambio culturale
ed artistico;
d) i criteri, le modalità e le priorità
di concessione dei contributi regionali;
e) la valutazione delle iniziative realizzate o
sostenute dalla Regione e le procedure amministrative di controllo.
3. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale provvede all'adozione
dello schema di deliberazione di cui al comma 1 entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art 13
(Piani annuali)
1. Sulla base degli obiettivi della programmazione triennale di
cui all'articolo 12, la Giunta regionale, avvalendosi delle risultanze
della conferenza triennale di all'articolo 3, comma 1, lettera e),
e sentito il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 17,
approva entro il 31 ottobre il piano annuale di attuazione.
2. I contenuti del piano annuale di cui al comma 1 possono discostarsi
dalle previsioni del programma triennale, purché questi non
incidano sulle scelte fondamentali del programma stesso, al fine
di adattarli all'evolversi delle situazioni internazionali riconosciute
dallo Stato. Qualora si verifichino, dopo l'approvazione del piano
annuale, gli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, la Giunta regionale
può provvedere all'aggiornamento od alla variazione delle
disposizioni contenute in esso.
3. Il piano annuale di cui al comma 1:
a) determina gli obiettivi e le priorità
annuali ed individua le iniziative di cooperazione internazionale
così come definite al capo II da realizzare direttamente
dalla Regione od alla cui realizzazione la Regione concorre mediante
la concessione di contributi a tal fine determinati;
b) definisce le modalità, i tempi e gli strumenti per il
coordinamento e la concertazione delle attività e degli interventi.
4. La Giunta regionale, entro il 30 novembre pubblica sul Bollettino
Ufficiale della Regione (BUR) il bando per la concessione dei contributi
di cui al comma 3 in conformità a quanto previsto nel piano
annuale.
5. Entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale presenta
al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano dell'anno
precedente.
Art. 14
(Interventi urgenti di solidarietà internazionale)
1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 7 la Giunta
regionale può intervenire direttamente alle attività
di soccorso e di aiuto nei confronti di comunità di Paesi
europei ed extraeuropei, per i quali sia stato riconosciuto lo stato
di calamità, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie
di denutrizione e di carenza igenico-sanitaria.
2. Gli interventi urgenti di solidarietà internazionale di
cui al comma 1 devono essere finalizzati a contribuire al soddisfacimento
dei bisogni primari e, in particolare, alla salvaguardia della vita
e della dignità delle persone, nonché all'autosufficienza
alimentare.
Art.15
(Albo dei soggetti abilitati alla cooperazione internazionale)
1. Presso la presidenza della Giunta regionale è istituito
l'albo dei soggetti abilitati alla cooperazione internazionale.
2. Possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 gli esperti
e gli operatori con almeno tre anni di comprovata attività
di cooperazione ovvero già riconosciuti dal Ministero degli
affari esteri o dalle Nazioni unite o dalla Commissione dell'Unione
europea.
Art. 15 bis
1. E' istituito un fondo speciale di rotazione per il finanziamento
dei progetti per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione
e la solidarietà internazionale. Il fondo è gestito
dall'Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo
Lazio S.p.A..
2. I finanziamenti possono avere la durata massima di anni dieci
e sono restituibili mediante rate annuali costanti posticipate.
3. I finanziamenti sono gravati per interessi e spese varie da un
onere complessivo non superiore di un punto al tasso ufficiale di
sconto annuo, oltre il rimborso del capitale.
4. L'ammortamento del finanziamento può aver inizio, su richiesta
dell'interessato, due anni dopo la concessione del finanziamento
stesso, in tal caso i previsti interessi sono capitalizzati.
5. La Regione costituisce, a tale scopo, un fondo di rotazione presso
l'Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo
Lazio S.p.A. di lire 300 milioni che viene finanziato attraverso
l'istituzione del capitolo n. 11249 con lo stanziamento di pari
importo iscritto al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2000 con la seguente denominazione: "Fondo di rotazione per
le iniziative per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione
e la solidarietà internazionale.(2)
Capo IV
ORGANIZZAZIONE
Art. 16
(Attuazione degli interventi)
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al capo II la Regione
può avvalersi:
a) degli enti subregionali, tra cui l'Agenzia regionale
per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.,
1'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura
(ARSIAL), l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio
(ARPA), l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio
e Toscana, l'Istituto regionale di formazione dei dipendenti (I.R.FO.D.)
Lazio, l'Agenzia di sanità pubblica (ASP) della Regione Lazio,
l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo";
b) di tutti i soggetti individuati quali attori
della cooperazione decentrata all'articolo 6, comma 3;
2. Per il coordinamento e la realizzazione di interventi
regionali di cui all'articolo 14, la Giunta regionale costituisce
annualmente un gruppo di lavoro composto da proprio personale.
3. Per consentire una migliore concertazione fra le forze economiche
e sociali la Regione costituisce tavoli di concertazione e di consultazione,
di cui uno istituzionale con le amministrazioni provinciali e gli
enti locali, gli altri aperti ad altri soggetti.
Art. 17
(Comitato tecnico-scientifico)
1. E' istituito presso la Giunta regionale un comitato tecnico-scientifico
avente funzione consultiva e propositiva in ordine ai programmi
ed alle attività previste dalle presente legge.
2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente
della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.
3. Il comitato è costituito da sei componenti di riconosciuta
professionalità individuati tra esperti ed operatori di comprovata
competenza, di cui tre nominati dal Consiglio regionale e tre nominati
dalla Giunta.
4. Alle riunioni del comitato possono intervenire amministratori
e rappresentanti designati dagli enti individuati all'articolo 6,
comma 3.
5. Ai componenti del comitato spetta il rimborso delle spese di
viaggio per ogni giornata di partecipazione alle sedute.
6. Il funzionamento del comitato è regolato da un apposito
regolamento interno, predisposto alla prima riunione.
7. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica fino alla scadenza
del Consiglio regionale.
8. Svolge le funzioni di segretario del comitato
un funzionario della struttura regionale competente nella materia,
indicato dalla Giunta regionale.
Art 18
(Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo)
1. Per la funzione di banca dati e di supporto la Regione aderisce
all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo
(OICS), struttura associativa tra le Regioni e le provincie autonome
italiane.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli
atti necessari per perfezionare l'adesione della Regione all'OICS
e versare le quote di partecipazione previste dallo statuto.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
(Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale è autorizzata
ad approvare il piano annuale degli interventi di cui all'articolo
13 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, anche in assenza di approvazione da parte del Consiglio regionale
del programma triennale previsto dall'articolo 12.
2. In fase di prima applicazione, le procedure per la nomina dei
componenti del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo
17 sono concluse con decreto del Presidente della Giunta regionale
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 20
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate, le seguenti leggi regionali:
a) 26 luglio 1991, n.30;
b) 8 luglio 1996, n. 26.
2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti
dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.
Art. 21
(Disposizione finanziaria)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge
si provvede mediante l'utilizzo del capitolo 42166, la cui denominazione
viene così modificata: "Spese per iniziative di cooperazione
decentrata allo sviluppo ed interventi regionali in materia di diritti
umani e solidarietà internazionale ed emergenza" nell'ambito
dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1999.
2. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti
dalla presente legge, la Regione può avvalersi di eventuali
contributi o finanziamenti statali e comunitari da iscriversi in
bilancio secondo le procedure previste dalla vigente legge regionale
di contabilità.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione
Lazio n. 13 del 10 maggio 2000
(2) Articolo inserito dall'articolo 78 della legge
regionale 16 febbraio 2000, n. 12
|