| Interventi in favore dei
laziali emigrati all'estero e dei loro familiari (1)
SOMMARIO
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Interventi
Art. 4 - Programma degli interventi
Art. 5 - Giornata regionale dell’emigrazione laziale
Art. 6 - Registro regionale delle associazioni che operano a favore
degli emigrati
Art. 7 - Contributi alle associazioni
Art. 8 - Consulta regionale per l’emigrazione
Art. 9 - Costituzione e funzionamento della Consulta
Art. 10 - Compiti della consulta
Art. 11 - Comitato esecutivo della Consulta
Art. 12 - Disposizioni finanziarie
Art. 13 - Disposizione abrogativa
Art. 14 - Disposizioni transitorie
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione interviene, nell’ambito delle
proprie competenze e nei limiti stabiliti dalla Costituzione in
relazione all’attività in campo internazionale, a favore
dei lavoratori laziali emigrati residenti all’estero e dei
loro familiari per il superamento delle difficoltà inerenti
al lavoro ed alle condizioni di vita, anche con iniziative finalizzate
a sviluppare relazioni economiche e a valorizzare le professionalità
degli stessi lavoratori, nonché per sostenere e rafforzare
la loro identità etnica e rinsaldarne il legame con la terra
d’origine.
2. La Regione interviene, altresì, a favore
dei lavoratori emigrati che intendano rientrare definitivamente
nel Lazio, agevolandone il reinserimento sociale e produttivo.
Art. 2
(Destinatari)
1. Gli emigrati destinatari degli interventi previsti
nella presente legge sono:
a) i cittadini di origine laziale, per nascita o residenza, che
si trovino stabilmente all’estero per motivi di lavoro;
b) i cittadini che, rientrati definitivamente in Italia da non più
di tre anni, dopo aver maturato un periodo di permanenza all’estero
per motivi di lavoro, non inferiore a due anni, abbiano fissato
la propria residenza in un comune del Lazio;
c) i figli ed il coniuge, anche superstite, nonché, se cittadini
italiani, i parenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b), entro
il terzo grado, se in linea retta, entro il primo grado, se collaterali.
2. La permanenza all’estero deve risultare
da certificazione delle autorità consolari o da documentazione
equipollente di autorità dello stato straniero oppure di
organismi od enti previdenziali stranieri o italiani.
3. Qualora gli emigrati rientrino in Italia a causa
d’infortunio o malattia professionale gravemente invalidanti,
ovvero per il verificarsi di eventi socio-politici tali da determinare
pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi d’immigrazione,
si prescinde dal requisito della permanenza all’estero per
almeno due anni di cui al comma 1, lettera b).
4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella
presente legge i dipendenti di enti pubblici e organismi internazionali
o di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso
uffici, cantieri o fabbriche all’estero.
Art. 3
(Interventi)
1. Per le finalità di cui all’articolo
1, la Regione attua e promuove interventi diretti a:
a) favorire la formazione e la riqualificazione professionale degli
emigrati rimpatriati, agevolando la frequenza di appositi corsi
o mediante iniziative formative specifiche;
b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati, agevolando
l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un alloggio
nel territorio regionale mediante la concessione di contributi sugli
interessi per mutui contratti a tale fine, con priorità per
le iniziative cooperative, ovvero favorendo l’assegnazione
di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili;
c) favorire, mediante la concessione di contributi una tantum, il
reinserimento degli emigrati rimpatriati nelle attività produttive
nei settori artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio,
con particolare riferimento alle zone dell’esodo e con priorità
per iniziative cooperative;
d) favorire l’inserimento dei figli degli emigrati nell’ordinamento
scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari
mediante la concessione di assegni di studio e l’agevolazione
per la fruizione dei benefici in materia di diritto allo studio,
anche attraverso il convenzionamento con gli organismi scolastici
e con gli istituti di diritto allo studio universitario (ADISU);
e) favorire per i lavoratori rimpatriati il raggiungimento dei requisiti
minimi contributivi ai fini del pensionamento da parte dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), contribuendo al riscatto
dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con
l’Italia;
f) mantenere e rinsaldare il legame degli emigrati con la propria
terra e il rapporto con la loro cultura di origine, anche in corcorso
con altre regioni, enti ed istituzioni pubbliche e private operanti
nel settore dell’emigrazione, sia attraverso iniziative e
manifestazioni di carattere culturale e sociale all’estero,
sia divulgando la conoscenza della lingua italiana mediante specifici
corsi ovvero promuovendo accordi con gli stati esteri per l’insegnamento
della stessa nelle scuole frequentate da figli di immigrati;
g) organizzare nel territorio della regione iniziative formative,
soggiorni per emigrati anziani e vacanze culturali di studio per
giovani figli di emigrati nonché iniziative di turismo sociale
e di interscambio culturale;
h) promuovere iniziative all’estero dirette alla diffusione
della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, economico,
ambientale e sociale della regione;
i) favorire l’informazione degli emigrati sulle attività
della Regione, sullo sviluppo sociale, culturale, produttivo e sulla
situazione occupazionale del Lazio, nonché sulle modalità
per accedere ai benefici previsti da leggi regionali, a mezzo stampa,
comunicazioni radio televisive e reti telematiche;
l) effettuare, direttamente o mediante convenzione con istituti
e centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi
relativi al fenomeno migratorio finalizzati alla programmazione
degli interventi regionali, istituendo, anche, una borsa di studio
a favore di studenti o ricercatori impegnati a ricostruire la storia
dell’emigrazione laziale;
m) favorire, in modo organico e coordinato, le iniziative e le attività
delle associazioni degli emigrati di cui all’articolo 6, sostenendo
la formazione di cooperative tra emigrati laziali residenti all’estero
nonché valorizzare il ruolo degli stessi anche attraverso
scambi commerciali;
n) agevolare forme di attività promozionali nei settori produttivi
organizzate all’estero con il concorso delle associazioni
di emigrati di cui all’articolo 6;
o) agevolare la prima sistemazione degli emigrati rimpatriati, anche
concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie
sostenute per se e per i propri familiari;
p) contribuire alle spese per la traslazione nella regione delle
spoglie degli emigrati e dei loro familiari deceduti all’estero,
nonché rimborsare le spese stesse, non coperte da assicurazioni,
in caso di decesso per infortuni sul lavoro;
q) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento
dei problemi dei lavoratori emigrati.
2. Per gli interventi di cui alle lettere b), c),
o) e p), costituisce titolo di preferenza la documentazione attestante
lo stato di bisogno o le disagiate condizioni economiche del richiedente.
Art. 4
(Programma degli interventi)
1. Per la realizzazione degli interventi di cui
all’articolo 3, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale
per l’emigrazione di cui all’articolo 8 e previo parere
della commissione consiliare competente, adotta, in coerenza con
gli obiettivi della programmazione generale regionale, un programma
triennale degli interventi a favore degli emigrati laziali, di seguito
denominato programma.
2. Il programma individua:
a) la tipologia degli interventi attuati direttamente dalla Regione;
b) la tipologia degli interventi di competenza dei comuni e i criteri
e le modalità per il relativo finanziamento;
c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi
previsti dall'articolo 7 a favore delle associazioni di cui all’articolo
6;
d) la tipologia degli interventi eventualmente attuabili da altri
enti o organismi e i criteri e le modalità per il relativo
finanziamento;
e) le indicazioni di priorità geografiche per la realizzazione
degli interventi, che tengano conto delle realtà socio-economiche
dei Paesi di accoglimento, prevlegiando le situazioni di maggiori
difficoltà degli emigrati laziali;
f) i criteri di ripartizione delle risorse previsti nel bilancio
regionale per tipologie d’intervento;
g) le modalità per la verifica dello stato di attuazione
degli interventi e per l'eventuale revoca dei finanziamenti o dei
contributi, in relazione alle lettere b), c) e d).
3. Il programma è adottato entro il 31 dicembre antecedente
il triennio di riferimento ed è aggiornato annualmente dalla
Giunta regionale in relazione alle disponibilità di bilancio.
Art. 5
(Giornata regionale dell’emigrato laziale)
1. La Regione celebra annualmente in un comune
del Lazio, nella prima domenica del mese di agosto, la “Giornata
regionale dell’emigrato laziale”, organizzata in collaborazione
con l’amministrazione comunale interessata e le associazioni,
gli enti e le istituzioni che operano a favore dei laziali nel mondo.
2. La manifestazione di cui al comma 1 consiste
in una giornata di iniziative socio-culturali e folcloristiche atte
a riavvicinare gli emigrati laziali ai loro corregionali ed alle
istituzioni locali e regionali ed è inserita tra gli interventi
previsti nel programma di cui all’articolo 4.
3. Nell’ambito delle iniziative di cui al
comma 2, rientrano anche attestati di benemerenza a favore di coloro
che si sono distinti nell’ambito lavorativo, culturale, artistico,
sociale, politico e sportivo promuovendo l’immagine del Lazio
nel mondo. Ai beneficiari sono rimborsate le spese di viaggio, vitto
e alloggio per il periodo relativo alla durata della manifestazione.
I meritevoli dell’attestato, conferito con decreto del Presidente
della Regione, sono individuati su proposta della Consulta regionale
per l’emigrazione di cui all’articolo 8.
4. Il comune che ospita la “Giornata regionale
dell’emigrato laziale” non può essere lo stesso
individuato l’anno precedente.
Art. 6
(Registro regionale delle associazioni che operano a favore degli
emigrati)
1. La Regione riconosce e sostiene l’associazionismo
tra gli emigrati laziali come mezzo di partecipazione alla politica
regionale e come momento di aggregazione delle comunità dei
laziali all’estero.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è
istituito il registro regionale delle associazioni che operano a
favore degli emigrati, di seguito denominato registro. Nel registro
sono iscritte le associazioni operanti da almeno tre anni, con carattere
di continuità, a favore degli emigrati della regione e delle
loro famiglie. Tali associazioni devono essere costituite da almeno
cento soci emigrati laziali, con deroga per le associazioni ubicate
in località dove non esistano altre associazioni iscritte
nel registro per un raggio di cento chilometri, e devono essere,
altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) democraticità dell’organizzazione;
c) elettività e gratuità delle cariche associative;
d) previsione dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati,
nonché dei loro diritti ed obblighi;
e) obbligatorietà del bilancio e previsione delle modalità
per la sua approvazione.
3. Per ottenere l’iscrizione al registro
le associazioni presentano domanda corredata di:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto autenticata
dall’autorità consolare o da autorità dello
Stato straniero;
b) documentazione da cui risulti l’idoneità ad assicurare
lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati.
In particolare deve essere indicata la sede e la struttura organizzativa;
c) relazione documentata sull’attività svolta a favore
degli emigrati laziali, risalente almeno al triennio precedente
la domanda;
d) elenco degli associati, con indicazione dell’origine e
delle generalità complete, vistata dall’autorità
consolare o da autorità dello Stato straniero.
4. Possono, altresì, richiedere l’iscrizione
nel registro i seguenti organismi in possesso dei requisiti individuati
con deliberazione della Giunta regionale:
a) le federazioni di associazioni di emigrati laziali iscritte e
le confederazioni delle federazioni iscritte, con il limite d’iscrizione
di una sola federazione per stato unitario o stato regionale o stato
membro di stato federale ed una sola confederazione per stato federale,
con il ruolo di coordinamento rispettivamente delle attività
delle singole associazioni e delle attività delle federazioni;
b) le associazioni a carattere nazionale operanti nel settore dell’emigrazione
ed aventi una sede nella regione.
Art. 7
(Contributi alle associazioni)
1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio e
nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel programma
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c), la Regione
concede alle associazioni iscritte nel registro contributi per:
a) iniziative volte al recupero linguistico, alla pubblicazione
di periodici e ad attività culturali rivolte ai giovani;
b) iniziative all’estero dirette a favorire l’integrazione
e la promozione culturale nei paesi di residenza;
c) iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza
del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale
e sociale della regione;
d) affitto o manutenzione della sede;
e) organizzazione di riunioni ed attività di comunicazione
da parte delle federazioni e delle confederazioni di cui all’articolo
6, comma 4, lettera a).
2. Per la concessione dei contributi di cui al
comma 1 costituisce titolo di preferenza l’attribuzione di
cariche associative a soggetti di età non superiore a trenta
anni.
3. Le domande per ottenere i contributi di cui
al comma 1 devono essere presentate, in deroga a quanto disposto
dall’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno
1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio
finanziario 1999 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986,
n. 17)”, entro il 31 dicembre di ciascun anno e valgono per
l’esercizio finanziario successivo.
Art. 8
(Consulta regionale per l’emigrazione)
1. E’ istituita presso l’assessorato
competente in materia di emigrazione la Consulta regionale per l’emigrazione,
di seguito denominata Consulta, composta:
a) dal presidente della commissione consiliare competente in materia
di emigrazione o un suo delegato, che la presiede;
b) dall’Assessore regionale competente in materia di emigrazione
o un suo delegato;
c) da otto consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
d) da sedici emigrati, residenti da almeno cinque anni all’estero,
designati, d’intesa, tra loro, dalle associazioni iscritte
nel registro secondo la seguente ripartizione territoriale a maggior
consistenza di comunità laziali:
1) Europa:
1.1 Francia: uno;
1.2 Belgio: uno;
1.3 Svizzera: uno;
1.4 Regno Unito: uno;
1.5 Germania: uno;
2) America del Sud:
2.1 Brasile: uno;
2.2 Argentina: due, di cui uno di età inferiore ai 30 anni;
2.3 Venezuela: uno;
2.4 Uruguay: uno;
2.5 Cile: uno;
3) America del Nord:
3.1 Stati Uniti d’America: uno;
3.2 Canada: due, di cui uno di età inferiore ai 30 anni;
4) Australia: due, di cui uno di età inferiore
ai 30 anni.
e) da cinque rappresentanti, designati, d’intesa,
dalle associazioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettera
b);
f) da un rappresentante, residente nel Lazio, dell'associazione
“Laziali nel Mondo”;
g) da quattro rappresentanti, residenti nel Lazio, dei patronati
a carattere nazionale aventi una sede nella regione ed operanti
nei paesi stranieri che si occupino della assistenza agli emigrati,
designati dai rispettivi organi regionali;
h) da tre rappresentanti designati dalle strutture regionali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
in campo nazionale;
i) da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale;
l) da tre rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni
d’Italia (ANCI) regionale;
m) da un rappresentante dell’Unione Nazionale Comuni ed Enti
Montani del Lazio (UNCEM Lazio);
n) da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale
del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, designato dal Ministero stesso;
o) da un rappresentante della Direzione generale degli italiani
all’estero e politiche migratorie del Ministero degli affari
esteri, designato dal Ministero stesso;
p) da un rappresentante delle categorie produttive
designato dalla struttura regionale dell’Unioncamere.
2. Il Presidente della Consulta può far
intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o più
esperti nei problemi del settore, preventivamente designati, nonché
funzionari regionali, rappresentanti di amministrazioni e di enti
interessati.
Art. 9
(Costituzione e funzionamento della Consulta)
1. La Consulta è costituita con decreto
del Presidente della Giunta regionale dura in carica per la durata
della legislatura ed è rinnovata entro quarantacinque giorni
dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, secondo
le disposizioni di cui alla legge regionale 3 febbraio 1993, n.
12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi
di competenza della Regione Lazio).
2. Al fine della costituzione della Consulta, le
designazioni dei diversi componenti sono effettuate entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine,
la Consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute,
sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti
e fatte comunque salve le successive integrazioni.
3. Entro quarantacinque giorni dall’insediamento,
la Consulta elegge due vice presidenti, uno scelto tra i consiglieri
regionali e l’altro tra i componenti di cui all’articolo
8, comma 1, lettera e).
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della
struttura competente in materia di emigrazione.
5. La Consulta è validamente riunita quando
sia presente la metà più uno dei componenti, in prima
convocazione, ovvero in seconda convocazione quando sia presente,
almeno, un terzo dei componenti stessi. La Consulta si riunisce,
per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 10,
almeno una volta l’anno in seduta ordinaria.
6. La partecipazione alla Consulta è gratuita,
con esclusione del rimborso delle spese di viaggio per coloro che
non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedano
nel comune nel quale ha sede la Consulta stessa. Ai componenti della
Consulta che provengono dall’estero spetta il rimborso delle
spese per alloggio e vitto, di norma per non oltre tre giorni per
coloro che provengono dai paesi europei e per non oltre cinque giorni
per coloro che provengono da paesi extraeuropei, nonché il
trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.
7. Per i fini di cui all’articolo 10, comma
2, ai componenti della Consulta residenti all’estero, nominati
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera e) può essere
riconosciuto, qualora previsto nell’ambito del programma di
cui all’articolo 4, un rimborso delle spese sostenute.
Art. 10
(Compiti della Consulta)
1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) studia il fenomeno dell’emigrazione nelle
cause e negli effetti che esso determina nell’economia, nella
vita sociale della regione, nelle condizioni di vita e di lavoro
degli emigrati all’estero e delle loro famiglie, promuovendo
gli opportuni collegamenti con uffici, enti ed organizzazioni del
settore, per quanto attiene alle attività di competenza;
b) propone iniziative per la diffusione, a mezzo stampa e con ogni
altro mezzo ritenuto utile, diretto ai corregionali emigrati all’estero,
di notizie sui vari problemi ed aspetti della vita regionale, sull’attività
della Regione, sulla legislazione regionale ed in particolare sulle
possibilità di occupazione, al fine anche di favorire un
afflusso programmato di professionalità non reperibile sul
territorio regionale;
c) esprime pareri su proposte di leggi regionali che dispongono,
anche incidentalmente, in materia di emigrazione e, se richiesta,
sugli strumenti della programmazione regionale e sul bilancio di
previsione della Regione;
d) formula proposte in ordine ad iniziative promozionali all’estero
nelle materie di competenza della Regione;
e) esprime parere obbligatorio sul programma di cui all'articolo
4;
f) provvede alla redazione e pubblicazione di un notiziario di informazione
destinato agli emigrati all’estero ed a fornire direttamente
notizie che interessino il mondo dell’emigrazione.
2. I componenti della Consulta residenti all’estero
informano le comunità laziali sulle iniziative e sulle attività
svolte in loro favore dalla Regione, redigendo altresì un
sintetico rapporto annuale sulla realtà di tali comunità.
Art. 11
(Comitato esecutivo della Consulta)
1. La Consulta, entro quarantacinque giorni dal
suo insediamento, elegge nel suo seno un Comitato esecutivo, di
seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato, che assolve i compiti determinati
dalla Consulta, è composto dal presidente della Consulta
o un suo delegato, che lo presiede, dai vice presidenti e da dieci
componenti della Consulta stessa di cui:
a) due scelti tra i consiglieri regionali;
b) tre scelti tra i residenti all’estero designati dalle associazioni
iscritte nel registro;
c) uno scelto tra i designati dalle associazioni di cui all’articolo
6, comma 4, lettera b);
d) uno scelto tra i designati dagli enti di patronato;
e) uno scelto tra i designati dall’ANCI regionale, dall’UNCEM
Lazio e dalle amministrazioni provinciali;
f) il componente designato dall’Unioncamere;
g) uno scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali.
3. La durata in carica del Comitato coincide con
quello della Consulta e per gli oneri di funzionamento si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 6.
Art. 12
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli
interventi di competenza dei comuni, dall’attuazione degli
interventi di competenza della Regione di cui all’articolo
3 e
agli oneri derivanti dall’erogazione dei
contributi in favore delle associazioni di cui all’articolo
7 si fa fronte con gli stanziamenti previsti negli appositi capitoli,
nell’ambito dell’unità previsionale di base H43
del bilancio regionale per l’esercizio 2003, istituiti in
attuazione della legge regionale 21 ottobre 1991, n. 68. (Interventi
regionali nel settore dell’emigrazione) e successive modifiche.
2. Alla copertura degli oneri di funzionamento
si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all’apposito
capitolo R21404, nell’ambito dell’UPB R21, concernente
“Spese di funzionamento, di commissioni, comitati ed organi
consultivi”.
Art. 13
(Disposizione abrogativa)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge è abrogata la legge regionale 21 ottobre 1991, n. 68
(Interventi regionali nel settore dell’emigrazione) e successive
modifiche, fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall’articolo
14.
Art. 14
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente
legge, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione
della Consulta di cui all’articolo 8 entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Fino alla data
di insediamento della Consulta resta in carica la Consulta regionale
dell’emigrazione costituita ai sensi della l.r. 68/1991, la
quale esercita i propri compiti secondo le disposizioni della presente
legge.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione
di cui all’articolo 6, comma 4, alinea.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la struttura competente in materia
di emigrazione provvede alla costituzione del registro di cui all’articolo
6 ed all’iscrizione nello stesso registro delle associazioni
già iscritte all’Albo previsto dall’articolo
11 della l.r. 68/1991, la cui validità cessa dalla data di
costituzione dello stesso registro. Entro novanta giorni dalla data
di esecutività della deliberazione di cui al comma 2, la
stessa struttura provvede alla verifica dei requisiti di tali associazioni
ai sensi dell’articolo 6.
4. In sede di prima applicazione della presente
legge, la Giunta regionale adotta il programma degli interventi
secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, anche in mancanza
della definizione degli obiettivi generali della programmazione
regionale. Nelle more dell’adozione del programma, la Regione
attua gli interventi a favore degli emigrati laziali secondo i criteri
contenuti nella normativa vigente antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Note:
(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio del 30 agosto 2003, n. 24
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque,
inalterata l'efficacia degli attilegislativi originari.
|