| L.R. 21 Ottobre 1991, n. 68
Interventi regionali nel settore della emigrazione. (1)
(2) Omissis
Art. 12
(Consulta regionale per l'emigrazione)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui
alla presente legge la Regione si avvale, come organo di consulenza,
della consulta regionale per l'emigrazione con sede presso l'Assessorato
problemi del lavoro, ufficio emigrazione.
Art. 13
(Composizione della consulta regionale dell'emigrazione)
1. La consulta regionale dell'emigrazione è
composta:
a) dall'Assessore regionale preposto all'emigrazione che la presiede;
b) da otto rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale;
c) da quindici emigrati residenti da almeno cinque anni all'estero,
designati dalle associazioni dell'emigrazione, in possesso dei requisiti
indicati al precedente art. 11, tenendo conto della consistenza
delle collettività emigrate nei singoli paesi europei ed
extraeuropei;
d) da nove rappresentanti designati dalle associazioni, di cui al
quinto comma del precedente art. 11 iscritti di diritto all'albo
regionale previsto dallo stesso articolo;
e) da quattro rappresentanti dei patronati a carattere nazionale,
aventi una sede nella regione ed operanti nei paesi stranieri, che
si occupino della assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi
organi regionali;
f) da cinque rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni
degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori
diretti e della cooperazione;
g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai relativi
organi regionali;
h) da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale,
designato dal rispettivo consiglio provinciale;
i) da otto rappresentanti delle amministrazioni comunali del Lazio,
due per ciascuna delle tre provincie di Roma, Frosinone e Latina
ed uno per ciascuno delle provincie di Rieti e Viterbo, designati
dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);
l) da un rappresentante dell'Unione nazionale comunità enti
montani (U.N.C.E.M.) designato dall'unione regionale;
m) da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione, designato dal dirigente dello stesso;
n) da un rappresentante dell'unione regionale della camera di commercio,
industria, artigianato, agricoltura, designato dalla stessa;
o) da un rappresentante della direzione generale dell'emigrazione
ed affari sociali del Ministero degli affari esteri, designato dallo
stesso;
p) da un rappresentante di provveditorati agli studi del Lazio,
designato dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Il presidente della consulta può, ogni
qualvolta sia ritenuto utile far intervenire alle sedute, senza
diritto di voto, uno o più esperti nei problemi del settore
preventivamente designati all'atto della costituzione della consulta,
funzionari regionali, rappresentanti di amministrazioni e di enti
interessati.
Art. 14
(Costituzione e funzionamento)
1. La consulta regionale dell'emigrazione è
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio
di ogni legislatura entro centottanta giorni dall'insediamento della
Giunta regionale, e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio
regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede,
con proprio decreto, alla nomina ed alla sostituzione dei componenti
della consulta.
3. Le designazioni e le nomine dovranno essere
effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine
la consulta sarà costituita sulla base delle designazioni
ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza
dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da
un funzionario dell'ufficio per i problemi dell'emigrazione, nominato
dall'Assessore regionale preposto.
5. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento
la consulta elegge, tra i componenti rappresentanti della Regione,
il Vice presidente, con funzioni vicarie ed elabora il regolamento
per il suo funzionamento e per quello del comitato di cui al successivo
art. 16, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare permanente.
6. Per la copertura degli oneri di funzionamento
della consulta e del comitato si provvede annualmente all'assegnazione
dei fondi necessari in sede di piano annuale di riparto della spesa,
di cui al precedente art. 4.
7. Ai componenti la consulta spettano i compensi
previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive
modifiche ed integrazioni nonchè, qualora dovuto, il trattamento
economico di missione previsto per i dipendenti regionali della
seconda qualifica dirigenziale.
Art. 15
(Compiti della consulta)
1. La consulta regionale dell'emigrazione ha i
seguenti compiti:
a) studia il fenomeno dell'emigrazione nelle cause e negli effetti
che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione,
nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all'estero e
delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con
il Ministero degli affari esteri e con gli altri ministeri interessati,
per quanto attiene alle attività di rispettiva competenza,
nonchè con gli uffici, enti ed organizzazioni del settore;
b) propone iniziative per la diffusione, a mezzo stampa e con ogni
altro mezzo ritenuto utile, diretto ai corregionali emigrati all'estero,
di notizie su vari problemi ed aspetti della vita regionale, sull'attività
della Regione, sulla legislazione regionale ed in particolare sulle
possibilità di occupazione, al fine anche di favorire un
afflusso programmato di professionalità non reperibile sul
territorio regionale, in collegamento con l'osservatorio regionale
del mercato del lavoro, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985,
n. 46;
c) esprime pareri su proposte di leggi regionali che dispongono
anche incidentalmente, in materia di emigrazione e, se richiesta,
sugli strumenti della programmazione regionale e sul bilancio di
previsione della Regione;
d) formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva
del superamento degli squilibri della Regione, della cessazione
del fenomeno e del rientro degli emigrati;
e) formula proposte in ordine ad iniziative promozionali all'estero
nella materia di competenza della Regione;
f) esprime parere motivato su programmi di intervento e sulla ripartizione
annuale della spesa di cui al precedente art. 4, nonchè sui
relativi criteri di applicazione;
g) provvede alla redazione e pubblicazione di un notiziario di informazione
destinato agli emigrati all'estero ed a fornire direttamente notizie
che interessino il mondo dell'emigrazione.
Art. 16
(Comitato esecutivo della consulta)
1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento
la consulta regionale dell'emigrazione elegge nel suo seno un comitato
esecutivo. 2. Il comitato è composto
dal presidente della consulta, che lo presiede, dal vice presidente
e da 13 membri, dei quali almeno uno scelto tra i membri della consulta
residente all'estero.
3. La durata in carica del comitato coincide con
quello della consulta. 4. Il comitato assolve
le funzioni ed i compiti ad esso assegnati dalla consulta con il
regolamento di cui al precedente art. 14.
Note:
(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio del 9 novembre
1991, n. 31.
(2) Legge abrogata dall'articolo 14 della legge
regionale 2003, n. 23.
L'articolo 14 della medesima l.r. 23/2003 prevede però che,
fino alla data di insediamento della Consulta istituita dall'articolo
8 della l.r. 23/2003, resta in carica la Consulta regionale dell'emigrazione
costituita ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, la quale
esercita i propri compiti secondo le disposizioni della l.r. 23/2003.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata
l'efficacia degli atti legislativi originari.
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