| L.R. 16 Febbraio
1990, n. 12
Provvidenze per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni
elettorali
regionali ed amministrative (1).
Art. 1
1. La Regione, in attuazione dell'art. 34 dello Statuto, garantisce
a tutti i
cittadini emigrati all'estero la tutela del diritto di partecipazione
alle
consultazioni regionali ed amministrative consentendo in tal modo
l'esercizio
reale del diritto-dovere di voto, per la determinazione della politica
regionale e locale.
Art. 2
1. Considerato che la partecipazione degli emigrati alle consultazioni
regionale ed amministrative comporta una perdita per mancato guadagno
da parte
degli stessi, i comuni della Regione sono autorizzati ad erogare
una indennità
stabilita nella cifra complessiva di L. 200.000 a favore dei cittadini
emigrati all'estero ed iscritti negli appositi elenchi che rientrano
per
esercitare il diritto di voto regionale ed amministrativo.
Art. 3
1. L'indennità è corrisposta dai comuni dietro presentazione
del certificato
elettorale timbrato dalla sezione dove è stato esercitato
il diritto di voto e
spedita la cartolina a cura del comune certificante l'iscrizione
nell'elenco
degli elettori residenti all'estero.
2. I comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze
contenute
nella presente legge a ciascuno degli elettori residenti all'estero
unitamente
all'invio del certificato elettorale o della cartolina d'avviso
di elezioni
regionali ed amministrative.
3. Ai comuni viene corrisposto il rimborso delle spese sostenute
per
l'applicazione della presente legge con deliberazione della Giunta
regionale.
4. A tale scopo i comuni medesimi presentano all'Assessorato competente
per i
problemi dell'emigrazione una certificazione contabile delle spese
sostenute.
5. Ai comuni che ne facciano espressa richiesta, corredata da
previsione di
spesa riferita al numero dei possibili beneficiari, può essere
concessa, con
deliberazione della Giunta regionale, una anticipazione fino al
70 per cento
della spesa prevista.
Art. 4
1. All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte
con l'inserimento
nel bilancio annuale per l'anno in cui ricadano le scadenze elettorali
regionali ed amministrative, degli stanziamenti occorrenti da iscrivere
nel
capitolo denominato: "Trasferimento ai comuni della Regione
delle somme
occorrenti per garantire ai cittadini emigrati all'estero il diritto
di voto
nelle elezioni regionali ed amministrative".
Note:
(1) Pubblicata sul BUR 10 marzo 1990, n. 7.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 10 novembre 1990, n. 44 (S.S.
n. 3).
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia
degli
atti legislativi originari.
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