Art. 7
(Contributi alle associazioni)
1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio
e nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel
programma ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c),
la Regione concede alle associazioni iscritte nel registro contributi
per:
a) iniziative volte al recupero linguistico, alla pubblicazione
di periodici e ad attività culturali rivolte ai giovani;
b) iniziative all’estero dirette a favorire l’integrazione
e la promozione culturale nei paesi di residenza;
c) iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza
del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale
e sociale della regione;
d) affitto o manutenzione della sede;
e) organizzazione di riunioni ed attività di comunicazione
da parte delle federazioni e delle confederazioni di cui all’articolo
6, comma 4, lettera a).
2. Per la concessione dei contributi di cui al
comma 1 costituisce titolo di preferenza l’attribuzione
di cariche associative a soggetti di età non superiore
a trenta anni.
3. Le domande per ottenere i contributi di cui
al comma 1 devono essere presentate, in deroga a quanto disposto
dall’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno
1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio
finanziario 1999 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile
1986, n. 17)”, entro il 31 dicembre di ciascun anno e valgono
per l’esercizio finanziario successivo.