Notizie

Art. 7
(Contributi alle associazioni)

1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel programma ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c), la Regione concede alle associazioni iscritte nel registro contributi per:
a) iniziative volte al recupero linguistico, alla pubblicazione di periodici e ad attività culturali rivolte ai giovani;
b) iniziative all’estero dirette a favorire l’integrazione e la promozione culturale nei paesi di residenza;
c) iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, economico, ambientale e sociale della regione;
d) affitto o manutenzione della sede;
e) organizzazione di riunioni ed attività di comunicazione da parte delle federazioni e delle confederazioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a).

2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 costituisce titolo di preferenza l’attribuzione di cariche associative a soggetti di età non superiore a trenta anni.

3. Le domande per ottenere i contributi di cui al comma 1 devono essere presentate, in deroga a quanto disposto dall’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)”, entro il 31 dicembre di ciascun anno e valgono per l’esercizio finanziario successivo.