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Art. 6
(Registro regionale delle associazioni che operano a favore degli emigrati)

3. Per ottenere l’iscrizione al registro le associazioni presentano domanda corredata di:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto autenticata dall’autorità consolare o da autorità dello Stato straniero;
b) documentazione da cui risulti l’idoneità ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati. In particolare deve essere indicata la sede e la struttura organizzativa;
c) relazione documentata sull’attività svolta a favore degli emigrati laziali, risalente almeno al triennio precedente la domanda;
d) elenco degli associati, con indicazione dell’origine e delle generalità complete, vistata dall’autorità consolare o da autorità dello Stato straniero.

4. Possono, altresì, richiedere l’iscrizione nel registro i seguenti organismi in possesso dei requisiti individuati con deliberazione della Giunta regionale:
a) le federazioni di associazioni di emigrati laziali iscritte e le confederazioni delle federazioni iscritte, con il limite d’iscrizione di una sola federazione per stato unitario o stato regionale o stato membro di stato federale ed una sola confederazione per stato federale, con il ruolo di coordinamento rispettivamente delle attività delle singole associazioni e delle attività delle federazioni;
b) le associazioni a carattere nazionale operanti nel settore dell’emigrazione ed aventi una sede nella regione.