Art. 6
(Registro regionale delle associazioni che operano a favore degli
emigrati)
3. Per ottenere l’iscrizione al registro
le associazioni presentano domanda corredata di:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto autenticata
dall’autorità consolare o da autorità dello
Stato straniero;
b) documentazione da cui risulti l’idoneità ad assicurare
lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati.
In particolare deve essere indicata la sede e la struttura organizzativa;
c) relazione documentata sull’attività svolta a favore
degli emigrati laziali, risalente almeno al triennio precedente
la domanda;
d) elenco degli associati, con indicazione dell’origine
e delle generalità complete, vistata dall’autorità
consolare o da autorità dello Stato straniero.
4. Possono, altresì, richiedere l’iscrizione
nel registro i seguenti organismi in possesso dei requisiti individuati
con deliberazione della Giunta regionale:
a) le federazioni di associazioni di emigrati laziali iscritte
e le confederazioni delle federazioni iscritte, con il limite
d’iscrizione di una sola federazione per stato unitario
o stato regionale o stato membro di stato federale ed una sola
confederazione per stato federale, con il ruolo di coordinamento
rispettivamente delle attività delle singole associazioni
e delle attività delle federazioni;
b) le associazioni a carattere nazionale operanti nel settore
dell’emigrazione ed aventi una sede nella regione.