Art. 6
(Registro regionale delle associazioni che operano a favore degli
emigrati)
1. La Regione riconosce e sostiene l’associazionismo tra
gli emigrati laziali come mezzo di partecipazione alla politica
regionale e come momento di aggregazione delle comunità
dei laziali all’estero.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito
il registro regionale delle associazioni che operano a favore
degli emigrati, di seguito denominato registro. Nel registro sono
iscritte le associazioni operanti da almeno tre anni, con carattere
di continuità, a favore degli emigrati della regione e
delle loro famiglie. Tali associazioni devono essere costituite
da almeno cento soci emigrati laziali, con deroga per le associazioni
ubicate in località dove non esistano altre associazioni
iscritte nel registro per un raggio di cento chilometri, e devono
essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) democraticità dell’organizzazione;
c) elettività e gratuità delle cariche associative;
d) previsione dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati,
nonché dei loro diritti ed obblighi;
e) obbligatorietà del bilancio e previsione delle modalità
per la sua approvazione