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Art. 6
(Registro regionale delle associazioni che operano a favore degli emigrati)

1. La Regione riconosce e sostiene l’associazionismo tra gli emigrati laziali come mezzo di partecipazione alla politica regionale e come momento di aggregazione delle comunità dei laziali all’estero.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il registro regionale delle associazioni che operano a favore degli emigrati, di seguito denominato registro. Nel registro sono iscritte le associazioni operanti da almeno tre anni, con carattere di continuità, a favore degli emigrati della regione e delle loro famiglie. Tali associazioni devono essere costituite da almeno cento soci emigrati laziali, con deroga per le associazioni ubicate in località dove non esistano altre associazioni iscritte nel registro per un raggio di cento chilometri, e devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) democraticità dell’organizzazione;
c) elettività e gratuità delle cariche associative;
d) previsione dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati, nonché dei loro diritti ed obblighi;
e) obbligatorietà del bilancio e previsione delle modalità per la sua approvazione